Avv. Cristina Fabbri
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Poste Italiane S.p.A. condannata per mancata protezione dei dati personali del correntista

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 stabilisce che i dati personali devono essere custoditi e controllati evitando ogni accesso non autorizzato, ogni trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. All\'art. 15 del suddetto decreto è poi stabilito che \"chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell\'art. 2050 del codice civile\". Infine a norma dell\'art. 1176 c.c. è stabilito che il debitore nell\'adempiere la propria obbligazione deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia da intendersi nelle obbligazioni relative all\'esercizio di un\'attività professionale come la diligenza media necessaria a seconda della natura dell\'attività esercitata.

Nel caso riportato è stata ravvisata dal Tribunale di Siracusa la responsabilità delle Poste Italiane in quanto durante l\'esecuzione di un\'operazione on line da parte di un correntista veniva rilevata dal sistema informatico un\'anomalia rappresentata dall’insolito indirizzo IP utilizzato per effettuare la transazione. Il suddetto indirizzo IP risultava infatti difforme rispetto a quello normalmente in uso al correntista per l\'esecuzione delle operazioni on-line. Il sistema anti-frode aveva, infatti, proceduto all\'immediata segnalazione dell\'anomalia, ma ciò nonostante non è stata impedita l\'esecuzione dell\'operazione ed anzi il sistema informatico ha consentito la stessa senza tentare di prevenire il danno attraverso una minima attività di accertamento, che avrebbe senz’altro individuato il tentativo di truffa. Pertanto, l\'aver consentito il prelievo senza aver prima verificato l\'effettiva provenienza dell\'ordinativo dal titolare del conto costituisce negligenza inescusabile su cui si fonda la responsabilità delle Poste e il diritto al risarcimento del danno per il correntista.

Alla base del provvedimento dell’Organo Giudiziario si pone la violazione dell’art. 31 del Codice per la protezione dei dati personali che disciplina le misure di sicurezza che vanno adottate per la custodia ed il controllo dei dati personali. Gli obiettivi perseguiti sono la riservatezza (prevenzione dell’utilizzo indebito di informazioni riservate), l\'integrità (prevenzione dell’alterazione o manipolazione indebita di informazioni) e la disponibilità (prevenzione dell’occultamento o dell’impossibilità di accesso a dati o risorse necessarie alla conduzione dell’attività).

 

Avv. Cristina Fabbri