Avv. Cristina Fabbri
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La c.d. Legge Pinto - Equa riparazione per irragionevole durata del processo

L\'art. 111, 2 comma, della Costituzione stabilisce:
\"Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata\".

La legge 89/2001 in armonia con il predetto articolo costituzionale, dando attuazione agli impegni assunti a livello comunitario, ha introdotto la possibilità per il cittadino di attuare una tutela diretta del proprio diritto ad una trattazione del processo in un \"termine ragionevole\", così come sancito dall\'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), ha infatti previsto il rimedio dell\'equa riparazione in favore di chi ha subito un danno, anche non patrimoniale, in conseguenza del mancato rispetto di detto termine. 

Tenuto conto della complessità del caso trattato, del comportamento delle parti, del giudice, nonchè del comportamento di ogni altra autorità chiamata a collaborare, la trattazione del processo deve essere svolta in un tempo \"ragionevole\" e, pertanto, soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole determina il diritto alla riparazione (art. 2-3).

Si tenga presente che il concetto di termine ragionevole non corrisponde a quello di tempo strettamente necessario per la trattazione della causa, va infatti considerata la singola fattispecie procedimentale in concreto sulla base dei criteri stabiliti dall\'art. 2 secondo comma della legge n. 89 del 2001, sopra citati.

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello competente, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della Giustizia. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del processo nel cui ambito la violazione si assume verificata, o a pena di decadenza, entro 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il medesimo procedimento diviene definitiva.

Art. 6, par. 1, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell\'Uomo e delle Libertà Fontamentali.

\"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti\"

 

 

Avv. Cristina Fabbri