Si sta tracciando in maniera sempre più certa l\'orientamento secondo cui il Comune è responsabile oggettivamente, in quanto custode, nei confronti degli utenti rimasti vittime di insidie.
Il Tribunale di Verona, nella persona del G.U. Dott. E. D\'Amico, con sentenza n. 1951/2012 configura, infatti, l\'esistenza di una responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. in capo al Comune nel caso di danni da insidia stradale.
In particolare se sussiste il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato conseguentemente si imputerà la responsabilità risarcitoria al soggetto che è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa essendone custode. Pertanto il custode ha un\'unica possibilità per essere dichiarato non responsabile, ossia dimostrare che il danno è conseguenza del caso fortuito. Per caso fortuito non si intende la mera assenza di colpa in capo al custode, ma l\'intervento di un fattore oggettivamente individuale, estraneo alla cosa e dotato dei caratteri della imperevedibilità ed inevitabilità da parte del custode che incida sulla serie causale che dalla cosa conduce al danno interrompendola.
Una volta che il danneggiato ha dato la prova dell\'esistenza del nesso causale tra danno e cosa incomberà, pertanto, sul Comune dare la prova del caso fortuito -in maniera rigorosa- se vuole liberarsi dalla responsabilità.
Avv. Cristina Fabbri