Con la legge n.ro 55/2015 si è giunti dopo anni di discussioni ad una notevole riduzione del tempo che deve intercorrere tra la data di separazione dei coniugi e quella in cui gli stessi possono presentare la richiesta di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti sino all'entrata in vigore della suddetta legge - che avverrà il 26.05.2015 (Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 11.05.2015) - la domanda poteva essere presentata solo trascorsi 3 anni dall'avvenuta separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.
Con la Legge 55 del 06.05.2015 si è giunti ad una sensibilmente riduzione dei tempi di attesa tra la separazione e il divorzio, e si sono anticipati gli effetti dello scioglimento della comunione legale:
Le procedure dirette ad ottenere la separazione e il divorzio rimangono invariate e pertanto si dovrà procedere prima con la richiesta di separazione e decorsi i 6 mesi - come sopra meglio indicati - si potrà presentare la richiesta di divorzio. Le suddette domande potranno, alternativamente, proporsi con ricorso al Tribunale competente, o a mezzo della negoziazione assistita per la quale è in ogni caso prevista l'assistenza obbligatoria dell'avvocato o, in alcuni casi, domanda diretta all'Ufficiale dello Stato civile.
Si precisa che possono presentare richiesta di divorzio secondo le nuove tempistiche del c.d. "divorzio breve" anche i coniugi già separati legalmente, per i quali il triennio di separazione non sia ancora trascorso.
L’intervento legislativo sopra descritto rientra nel quadro delle misure approvate dal parlamento con la finalità prima di accelerare e di degiurisdizionalizzare una serie di materie onde riuscire a portare a definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Nel perseguimento di tale fine in materia di separazione e divorzio è stata introdotta - oltre a quanto sopra - la negoziazione assistita da avvocati con la possibilità di "bay passare" il Tribunale concludendo gli accordi di separazione e divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile.
Si riporta qui di seguito estratto della legge n.ro 55/2015 composta di oli 3 articoli:
LEGGE 6 maggio 2015, n. 55
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi. (15G00073)
Vigente al: 26-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2
1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».
Art. 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2015.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando.