Avv. Cristina Fabbri
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Condanna del gestore telefonico che ritarda l'attivazione della linea

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ha riconosciuto la necessità di tutela giurisdizionale immediata, ex art. 700 c.p.c. - provvedimenti d\'urgenza, per il caso in cui una società a seguito di recesso da altro operartore telefonico vede tardare l\'attivazione della linea da parte del nuovo gestore.

Il Giudice ha infatti ravvisato la sussistenza delle condizioni necessarie per emettere l\'ordine giurisdizionale - rivolto all\'operatore - di riattivazione delle linee telefoniche nell\'immediato, il quale ordine non essendo suscettibile di esecuzione forzata - in quanto necessita di un comportamento attivo dell\'operatore stesso - viene accompagnato da un provvedimento di condanna (coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.) del gestore al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell\'allaccio della linea telefonica.

Le condizioni ravvisate dal Giudice si possono così riassumere:

  • la dimostrazione dell\'esistenza del diritto in capo alla società all\'immediata attivazione, in quanto imprenditore con un certo volume d\'affari che ha fornito i propri codici di migrazione richiedendo il cambio di gestore;
  • impossibilità di comunicare telefonicamente e conseguente incidenza sulle modalità di svolgimento dell\'attivtà imprenditoriale con rischio della perdita di clientela e difficoltà nella gestione dei propri rapporti commerciali, ossia lesione del diritto di iniziativa economica privata tutelata ex art. 41 della Costituzione.

 

Tribunale di S. Angelo dei Lombardi sentenza n. 1292 del 14.06.2011

 

Avv. Cristina Fabbri